VERSAMENTI DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI AL 30 OTTOBRE CON MAGGIORAZIONE 0,4%

 

Riduzione della rata di acconto al 90% per i soggetti ISA

 

La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 71 del 1° agosto 2019 riassume due possibili calendari per effettuare i versamenti risultanti dai modelli Redditi / Irap 2019 per i contribuenti titolari o non titolari di partita Iva che partecipano a società, associazioni e imprese per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), indipendentemente dall’esistenza di cause di esclusione o di inapplicabilità, come i minimi, e i contribuenti forfetari.

 

Altra novità da poco annunciata nel decreto fiscale, approvato «salvo intese» in Consiglio dei Ministri nella notte tra martedì e mercoledì non ci sarà nessuna proroga dal 18 novembre al 16 marzo 2020 dellultima rata della imposte dovute dai titolari di partita Iva soggetti agli ISA, ma una riduzione di 10 punti percentuali degli acconti in scadenza il prossimo 2 dicembre (il 30 novembre cade di sabato e il 1° è festivo).

 

Scadenza del 30 ottobre con la maggiorazione dello 0,4%

I contribuenti interessati dagli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), o ad essi “collegati”, come, ad esempio, i soci di società di persone e quelli delle società a responsabilità limitata in trasparenza o i collaboratori di imprese familiari per le quali sono stati elaborati i nuovi indici, a prescindere dall’esistenza di cause di esclusione o di inapplicabilità, e che dichiarano ricavi o compensi non superiori al limite stabilito dalla legge (5.164.569 euro), possono eseguire i versamenti a saldo per il 2018 e primo acconto per il 2019 entro il 30 ottobre p.v. con la maggiorazione dello 0,40% in più, per poi proseguire la rateazione entro il mese di novembre.

 

Nuovi piani rateali

Per i contribuenti che hanno iniziato a pagare ratealmente, versando la prima rata entro il 30 settembre, le rate successive per i titolari di partita Iva saranno: 16 ottobre e 18 novembre. Per i non titolari di partita Iva le rate successive al 30 settembre rimangono confermate al 31 ottobre e 30 novembre, che slitta al 2 dicembre 2019 per la festività.

 

VERSAMENTO DELLA 1° RATA ENTRO IL 30/09/2019 TITOLARE DI PARTITA IVA

VERSAMENTO DELLA 1° RATA ENTRO IL 30/09/2019 NON TITOLARE DI PARTITA IVA

1° rata

30 SETTEMBRE

1° rata

30 SETTEMBRE

2° rata

16 OTTOBRE

2° rata

31 OTTOBRE

3° rata

18 NOVEMBRE

3° rata

02 DICEMBRE

 

Per i contribuenti che intendono usufruire dell’ulteriore differimento al 30 ottobre con la maggiorazione dello 0,4% (risoluzione n. 71/E, dell’Agenzia delle Entrate) e versare ratealmente, la prima rata per i titolari di partita scadrà il 30 ottobre e la successiva il 18 novembre. Per i non titolari di partita Iva le rate successive al 30 ottobre saranno il 31 ottobre e 30 novembre, che slitta al 2 dicembre 2019 per la festività.

 

VERSAMENTO DELLA 1° RATA ENTRO IL 30/10/2019 TITOLARE DI PARTITA IVA

VERSAMENTO DELLA 1° RATA ENTRO IL 30/10/2019 NON TITOLARE DI PARTITA IVA

1° rata

30 OTTOBRE

1° rata

30 OTTOBRE

3° rata

18 NOVEMBRE

2° rata

31 OTTOBRE

 

 

3° rata

02 DICEMBRE

 

Secondo acconto di fine novembre

Per tutti rimane confermato il secondo acconto per il 2019, da pagare in un’unica soluzione entro il 2 dicembre 2019 (il 30 novembre cade di sabato e il 1° è festivo). La novità annunciata è la riduzione al 90% della misura degli acconti imposte dovute dai titolari di partita Iva soggetti agli ISA, indipendentemente dall’esistenza di cause di esclusione o di inapplicabilità, come i minimi, e i contribuenti forfetari.

Quindi la misura dell’acconto, pari al 100% dell’imposta a saldo relativa all’anno precedente, dovrebbe essere - ma il condizionale è d’obbligo - nella misura del 90% per i titolari di partita Iva soggetti agli ISA, anche interessati da cause di esclusione o di inapplicabilità.

In sostanza nel caso di un contribuente (forfettario o Isa) che deve versare al Fisco 10mila euro, di cui la prima rata di 4mila e la seconda di 6mila euro, quest’ultimo importo con la riduzione dell’acconto al 90% scenderà a 5mila euro. Per il conguaglio il contribuente seguirà la strada ordinaria agendo direttamente nella dichiarazione dei redditi che presenterà nel 2020.

 

Contribuenti interessati dalla proroga

Sono interessati dalla proroga i soggetti nei confronti dei quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito di 5.164.569 euro. Le disposizioni si applicano anche ai soci che partecipano in società, associazioni e imprese che tassano il reddito per trasparenza, se approvati o interessati dagli ISA.

Nell’ambito della risoluzione n. 64/E, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che la proroga riguarda anche chi adotta il regime dei minimi / forfetari. Pertanto beneficiano della proroga:

Ü      contribuenti (persone fisiche e non) che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli ISA, indipendentemente dall’esistenza di cause di esclusione o di inapplicabilità, e che dichiarano ricavi o compensi non superiori al limite stabilito dalla legge (ricavi/compensi non superiori a € 5.164.569,00);

Ü      contribuenti che partecipano a società, associazioni e imprese in regime di trasparenza, interessate e per le quali sono stati approvati gli ISA;

Ü      contribuenti che adottano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, c.d. minimi, e i contribuenti forfetari, che svolgono attività economiche per le quali sono previsti gli ISA, ancorché non tenuti alla loro compilazione ma su questi soggetti è meglio attendere chiarimenti.

 

Imposte prorogate

La proroga interessa il versamento delle seguenti imposte e tributi:

 

Soggetti esclusi dalla proroga

Resterebbero invece confermati i termini ordinari di scadenza delle imposte per:

û tutti contribuenti (persone fisiche) “private”;

û tutti contribuenti (persone fisiche e non) che esercitano un’attività d’impresa o di lavoro autonomo, o partecipano in società o associazioni in regime di trasparenza, per le quali non sono stati elaborati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA);

û gli imprenditori agricoli, titolari di solo reddito agrario;

û i soggetti nei confronti dei quali anche se approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), dichiarano ricavi o compensi di ammontare superiore a 5.164.569 euro.

Per i soggetti Ires, anche se rientranti negli ISA, che abbiano termini ordinari di versamento successivi al 1° luglio 2019, per effetto della data di approvazione del bilancio o rendiconto (rinvio ai 180 giorni), le scadenza sono: 31 luglio 2019 senza maggiorazione o 30 agosto 2019 applicando la maggiorazione dello 0,40%.

 

 

15/10/2019

 

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